Art. 99 · Raccomandazione di oggetti di corrispondenza
RegolamentoCapo XIII

Art. 99

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Raccomandazione di oggetti di corrispondenza

In vigore dal 1 ott 1982
L'ufficio postale che accetta oggetti di corrispondenza in raccomandazione deve rilasciare apposita ricevuta. Nessuna condizione speciale di forma e di chiusura è richiesta per tali invii.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-99