Regolamento›Capo XIII
Art. 99
156 / 254Raccomandazione di oggetti di corrispondenza
In vigore dal 1 ott 1982
L'ufficio postale che accetta oggetti di corrispondenza in raccomandazione deve rilasciare apposita ricevuta.
Nessuna condizione speciale di forma e di chiusura è richiesta per tali invii.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-99