Art. 97 · Spedizioni miste consentite e applicazione della tariffa più elevata
RegolamentoCapo XII

Art. 97

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Spedizioni miste consentite e applicazione della tariffa più elevata

In vigore dal 1 ott 1982
Sono ammesse spedizioni miste di oggetti di corrispondenze di categorie differenti limitatamente alle carte manoscritte, alle stampe (escluse quelle per i ciechi) e ai campioni, a condizione che ciascun oggetto non superi i limiti che gli sono applicabili nei riguardi del peso e delle dimensioni, che l'invio sia verificabile e non ecceda nel suo insieme i limiti massimi stabiliti per le spedizioni miste dai provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale. Agli effetti della tassa di francatura le spedizioni miste si considerano costituite di una sola categoria di corrispondenza e precisamente di quella alla quale, tenendo conto del rispettivo peso, è applicabile la tariffa più elevata. Se contengono una lettera di accompagnamento sono applicabili le disposizioni degli , a seconda della categoria di corrispondenze cui la lettera si riferisce. Agli effetti del presente articolo sono parificati alle stampe i biglietti di visita contenenti esclusivamente le indicazioni previste dal precedente , n. 1).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-97