Art. 86 · Errore nella riscossione delle tasse: obbligo di pagarle a carico degli speditori
RegolamentoCapo VIII

Art. 86

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Errore nella riscossione delle tasse: obbligo di pagarle a carico degli speditori

In vigore dal 1 ott 1982
Qualora emergano errori nella riscossione delle tasse dovute per la spedizione di stampe periodiche, gli editori e gli amministratori sono tenuti a versare all'Amministrazione quanto pagato in meno, anche se errori od irregolarità siano rilevati nel corso di verifiche eseguite dopo l'accettazione delle stampe da parte dell'ufficio postale. Se l'errore sia conseguente ad una errata qualificazione delle stampe periodiche ai fini del loro trattamento tariffario, l'Amministrazione ha diritto di riscuotere dall'utente quanto pagato in meno per il numero della pubblicazione che ha formato oggetto di rilievo nonché per i numeri impostati nei dodici mesi precedenti la data del rilievo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-86