Art. 84 · Modalità di esecuzione dei riscontri
RegolamentoCapo VIII

Art. 84

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Modalità di esecuzione dei riscontri

In vigore dal 1 ott 1982
All'atto di ciascun riscontro assistono due dipendenti dall'Amministrazione che, nel caso di constatata irregolarità, compilano e sottoscrivono apposito verbale. L'incaricato della consegna all'ufficio postale può assistere alle operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale. Il verbale fa piena fede anche se l'incaricato non assista a tutte le operazioni o si rifiuti di firmarlo. Nei confronti degli editori ed amministratori che dichiarino quantità inferiori a quelle effettive presentate per la spedizione si applica la sanzione prevista dall' del codice postale. Qualora si riscontrino ripetute e notevoli differenze in più nelle quantità spedite rispetto al numero degli esemplari dichiarati, od altre gravi e ripetute irregolarità, l'Amministrazione ha facoltà di chiudere il conto in abbonamento, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-84