Regolamento›Capo VIII
Art. 83
126 / 254Riscontro dei quantitativi di stampe spedite
In vigore dal 1 ott 1982
Il riscontro delle quantità dichiarate è fatto, di regola, dividendo il peso complessivo per il peso unitario medio di ciascun esemplare, calcolato sulla base di non meno di dieci esemplari.
Il riscontro delle spedizioni di piccola entità può essere fatto mediante contazione dei singoli esemplari, anziché mediante pesatura.
Il riscontro degli oggetti per la cui spedizione siano aperti conti non continuativi deve essere fatto sempre all'atto di ciascuna consegna e, qualora risulti qualche differenza che renda insufficiente il credito disponibile, gli editori debbono pagare la somma mancante prima che sia effettuata la spedizione.
Anche la pesatura degli oggetti non compresi nel comma precedente è normalmente fatta all'atto di ciascuna consegna; ma per i quotidiani, o quando lo impongano esigenze di servizio specialmente in rapporto alla rilevante entità delle spedizioni, può essere fatta saltuariamente in giorni non prestabiliti. Le differenze riscontrate e gli addebiti delle relative tasse vanno annotati sul conto a detrazione del credito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-83