Regolamento›Capo VIII
Art. 82
125 / 254Formalità per l'accettazione dei periodici in abbonamento
In vigore dal 1 ott 1982
All'atto di ciascuna consegna di fogli principali o di supplementi aventi corso a parte, gli editori debbono presentare all'ufficio postale una dichiarazione da cui risulti il numero degli esemplari consegnati.
È vietato agli uffici postali accettare consegne non accompagnate dalla suddetta dichiarazione o la cui tassa complessiva sia superiore al credito disponibile.
I dipendenti p.t. che contravvenissero a tali divieti sono responsabili in proprio dei danni di cui l'Amministrazione potesse risentire, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-82