Art. 65 · Divieto di aggiunte e modificazioni sulle stampe. "Stampe con comunicazioni epistolari" e "stampe con lettera di accompagnamento"
RegolamentoCapo VIII

Art. 65

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Divieto di aggiunte e modificazioni sulle stampe. "Stampe con comunicazioni epistolari" e "stampe con lettera di accompagnamento"

In vigore dal 1 ott 1982
Salvo quanto disposto dai commi che seguono e dai successivi , non può fruire della tariffa stabilita per le stampe, periodiche o non periodiche, lo stampato il cui testo sia stato modificato, dopo la tiratura, a mano o mediante uno dei procedimenti non ammessi di cui all', primo comma. Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare possono essere spedite come manoscritti, purchè siano dichiarate e francate interamente come tali. È consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti, atti a costituire comunicazioni attuali e personali, purchè venga corrisposta, in aggiunta alla tariffa delle stampe, la francatura dovuta per il primo porto delle lettere e sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con comunicazioni epistolari". È altresì consentita l'inclusione di una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, purchè questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera, in relazione al peso della medesima, e che sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con lettera d'accompagnamento". Per i pieghi di stampe non rispondenti a tutte le condizioni prescritte nei precedenti commi, trova applicazione la sanzione prevista dal secondo comma dell' del codice postale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-65