Regolamento›Capo V
Art. 54
85 / 254Biglietti postali
In vigore dal 1 ott 1982
Sono trattati come lettere a tutti gli effetti, tranne a quelli tariffari, i biglietti postali messi in vendita dallo Stato e costituiti da un foglietto piegabile, i cui lati possono essere incollati, e recanti già impressa la prescritta francatura, i biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano in peso, per fogli od altri oggetti inclusivi, il primo porto di una lettera, la francatura deve essere completata fino al raggiungimento di quella prevista per una lettera di pari peso.
I biglietti postali possono essere spediti anche all'estero. In tal caso, però, vanno considerati anche agli effetti tariffari lettere e la francatura deve essere, quindi, debitamente completata.
I biglietti postali con francatura insufficiente hanno corso e sono assoggettati ad una tassa pari al doppio della francatura mancante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-54