Regolamento›Capo III
Art. 48
55 / 254Conti di credito
In vigore dal 1 ott 1982
È ammessa l'apertura di conti di credito, a favore di chiunque ne faccia domanda, tanto per la francatura delle corrispondenze in partenza, quanto per il pagamento delle tasse gravanti le corrispondenze in arrivo, alle condizioni fissate dall'Amministrazione e verso pagamento della provvigione stabilita per la tenuta del conto.
L'Amministrazione può, altresì, alle condizioni da essa determinate e verso pagamento della prescritta provvigione, concedere l'apertura di conti di credito speciali, allo scopo di addebitarvi l'importo delle tasse postali di determinati oggetti di corrispondenza che il titolare del conto intenda farsi spedire senza affrancatura.
Tali oggetti, purchè rispondenti alle caratteristiche prescritte, sono sottoposti a tasse uguali a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dai mittenti per la loro francatura e non possono essere rifiutati dal titolare del conto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-48