Art. 47 · Caselle postali
RegolamentoCapo III

Art. 47

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Caselle postali

In vigore dal 1 ott 1982
Negli uffici possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, purchè di età non inferiore ai diciotto anni e verso pagamento di un nolo mensile, caselle speciali chiuse od aperte, in cui viene inserita la corrispondenza diretta al richiedente medesimo. Ciascuna casella deve servire per una sola persona, per un solo ufficio, per un solo istituto o per una sola ditta. È consentito, però, elio una stessa casella serva promiscuamente più ditte o persone, purchè il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta o persona che entra in concorso, un nolo aggiunto equivalente a due terzi del nolo principale. Oltre al pagamento del nolo l'utente della casella chiusa deve costituire un deposito a titolo di garanzia, nella misura stabilita con i provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-47