Art. 40 · Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle corrispondenze
RegolamentoCapo III

Art. 40

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Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle corrispondenze

In vigore dal 1 ott 1982
Il destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non può aprirle, nè prendere notizia del loro contenuto, nè apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto. Le corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai mittenti, se noti. Sono, inoltre, rispedite ai mittenti le corrispondenze che per qualunque ragione non si siano potute recapitare con le norme e cautele od entro i termini indicati dai mittenti medesimi all'esterno degli invii dalla parte dell'indirizzo. Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni. Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili. Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani, le stampe periodiche e non periodiche, di peso non superiore ai dieci grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono restituite al mittente, salvo che quest'ultimo non ne abbia preventivamente richiesta la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa. Quelle consegnate ai destinatari e da questi successivamente rispedite sono considerate di nuova spedizione o non hanno corso se non sono state francate per intero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-40