Regolamento›Capo III
Art. 38
45 / 254Recapito delle corrispondenze a domicilio
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove i destinatari dimorino, o lasciate nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi siano addetti.
Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. È fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione "a lui solo" od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.
Le corrispondenze assicurate devono essere consegnate esclusivamente ai destinatari o, salvo che rechino l'indicazione "a lui solo i od altra equivalente, anche ai loro rappresentanti muniti di deleghe o di procure ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del precedente .
È applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle assicurate il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-38