Art. 36 · Distribuzione delle corrispondenze
RegolamentoCapo III

Art. 36

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Distribuzione delle corrispondenze

In vigore dal 1 ott 1982
Salvo le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, le corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa a carico dei destinatari, sono distribuite per mezzo dei portalettere o agli sportelli degli uffici. Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, a meno che il destinatario non abbia disposto diversamente, oltre le lettere, i pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte, le stampe e gli altri oggetti di corrispondenza non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso stabilito dai provvedimenti tariffari e che rechino l'indicazione del recapito o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto. Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici pubblici od a località non servite da portalettere e tutte le altre che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a domicilio. In via d'eccezione, però, possono essere fatte recapitare nelle loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici statali o ad uffici pubblici quando siano in tale quantità che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati. Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno è subordinato ai limiti di valore stabiliti nei provvedimenti tariffari. Deve essere dato avviso ai destinatari dell'arrivo di corrispondenza che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per altre cause eccezionali, non è possibile recapitare a domicilio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-36