Art. 35 · Consegna degli oggetti affidati alla posta
RegolamentoCapo III

Art. 35

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Consegna degli oggetti affidati alla posta

In vigore dal 1 ott 1982
Gli oggetti affidati all'Amministrazione possono essere consegnati soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi ed i casi che seguono: 1) gli oggetti diretti: a) ad imprenditori in stato di fallimento debbono essere consegnati ai curatori, se già nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria; b) a persone in stato di infermità mentale debbono essere consegnati ai tutori, se già nominati, od essere trattenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorità giudiziaria competente abbia provveduto; c) a persone che risultino decedute debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere trattenuti finché qualcuno degli eredi medesimi abbia ottenuto un provvedimento di autorizzazione da parte della autorità giudiziaria; d) a militari di truppa dell'Esercito e assimilati delle altre forze armate debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi comandanti; e) a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori; 2) gli oggetti che siano sequestrati o per i quali sia stata proposta opposizione ai sensi dell' del codice postale, debbono essere consegnati alle persone all'uopo indicate nelle ordinanze delle autorità sequestranti; 3) gli oggetti assicurati e raccomandati, diretti a minorenni non emancipati, debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali, quando questi ne facciano formale richiesta. Salvo il disposto del comma precedente, è vietato agli uffici postali di ritardare, ad istanza di chiunque, la spedizione o la consegna di qualsiasi oggetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-35