Regolamento›Capo III
Art. 30
37 / 254Corrispondenze indirizzate agli uffici postali per la consegna a terzi
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze indirizzate ad uffici postali per essere consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altri luoghi devono recare una dichiarazione che ne indichi la provenienza e sono considerate impostate nelle località dalle quali provengono.
È consentito indirizzare ad uffici postali pieghi debitamente affrancati contenenti più lettere circolari o altri oggetti di corrispondenza, con incarico agli uffici stessi di eseguire, a loro scelta, la distribuzione a persone esercenti determinate professioni o determinati commerci, purchè ciascun oggetto sia francato separatamente e per intero. Gli oggetti non francati o francati insufficientemente non hanno corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-30