Regolamento›Capo III
Art. 29
36 / 254Elementi relativi al mittente
In vigore dal 1 ott 1982
Su qualsiasi oggetto di corrispondenza, oltre all'indirizzo del destinatario, possono essere apposte l'indicazione del mittente e del suo recapito - con relativo numero di codice di avviamento postale e la data di spedizione.
I predetti elementi possono essere apposti anche su etichette applicate sugli oggetti di corrispondenza, tranne che quest'ultimi debbano essere assicurati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-29