Art. 29 · Elementi relativi al mittente
RegolamentoCapo III

Art. 29

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Elementi relativi al mittente

In vigore dal 1 ott 1982
Su qualsiasi oggetto di corrispondenza, oltre all'indirizzo del destinatario, possono essere apposte l'indicazione del mittente e del suo recapito - con relativo numero di codice di avviamento postale e la data di spedizione. I predetti elementi possono essere apposti anche su etichette applicate sugli oggetti di corrispondenza, tranne che quest'ultimi debbano essere assicurati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-29