Regolamento›Capo III
Art. 28
35 / 254Indirizzo
In vigore dal 1 ott 1982
I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati al recapito dei destinatari o "fermo posta".
Destinatari dei singoli oggetti di corrispondenza possono essere una o più persone; una persona perché li rimette ad un'altra;
una persona che può essere surrogata, in caso di sua mancanza, da un'altra.
Non sono ammessi indirizzi con nomi convenzionali, cifre od altri segni, o con lettere iniziali che non costituiscano la ragione sociale o la denominazione sociale dell'ente destinatario.
È consentito che nell'indirizzo degli oggetti di corrispondenza ordinaria diretti "fermo posta" i destinatari siano individuati mediante l'indicazione precisa di uno dei documenti ammessi per la identificazione delle persone che chiedono il pagamento dei titoli postali.
L'indirizzo deve essere scritto in caratteri latini direttamente sugli oggetti di corrispondenza o sui relativi involucri o, ad eccezione degli oggetti da assicurare, su foglietti incollati sopra gli oggetti stessi; può essere scritto a mano, anche con matita non copiativa se si tratta di oggetti che hanno corso in via ordinaria, stampato o impresso con qualsiasi altro mezzo meccanico.
Nell'indirizzo l'indicazione della località di destinazione deve essere preceduta dal relativo numero di codice di avviamento postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-28