Regolamento›Capo II
Art. 26
11 / 254Definizione di incetta
In vigore dal 1 ott 1982
Salvo quanto disposto dall' del codice postale e dal precedente , per incetta si intende la raccolta o l'accettazione di corrispondenze epistolari di più mittenti al fine di spedirle, trasportarle, distribuirle o farle distribuire all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica.
Nessuno può collocare cassette di impostazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-26