Regolamento›Capo IX
Art. 252
144 / 254Divieto di abbonare impronte valori di corrispondenze che non hanno avuto corso; diritto percentuale dell'Amministrazione
In vigore dal 1 ott 1982
Non è consentito l'abbuono di impronte illeggibili e di scatti a vuoto.
È ammesso solamente l'abbuono delle impronte applicate su oggetti che non debbano aver corso, a condizione, però, che l'abbuono stesso sia chiesto all'atto della presentazione della distinta in cui sono comprese le corrispondenze e che siano consegnate le buste, le fascette, le cartoline e i bollettini interi relativi.
L'importo dell'abbuono è corrisposto direttamente all'utente.
Dall'importo dell'abbuono viene trattenuto dall'Amministrazione un diritto percentuale nella misura determinata con i provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-252