Regolamento›Capo IX
Art. 250
142 / 254Impostazione degli oggetti francati a macchina Distinta corrispondenze rinvenute nelle buche
In vigore dal 1 ott 1982
Impostazione degli oggetti francati a macchina
Distinta corrispondenze rinvenute nelle buche
Gli oggetti francati a macchina, da spedirsi a mezzo dei servizi postali, debbono essere consegnati all'ufficio designato dall'Amministrazione, insieme con una distinta indicante la quantità degli oggetti medesimi e delle corrispondenze eventualmente inviate in corso particolare nonché l'importo delle tasse dovute.
Gli oggetti la cui francatura sia completata con francobolli debbono essere consegnati separatamente.
È però consentito che le corrispondenze ordinarie siano imbucate nelle comuni cassette d'impostazione, purchè incluse, insieme con la relativa distinta, in apposita busta che deve essere francata per l'importo del diritto stabilito nei provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale, e diretta all'ufficio preventivamente designato dall'Amministrazione.
Le corrispondenze francate a macchina che si rinvengono nelle cassette di impostazione senza che siano state osservate le formalità indicate nel comma precedente e tutti gli oggetti per i quali il bollo rechi una data non rispondente alle prescrizioni del precedente articolo, come pure quelli per i quali non siano state osservate le altre norme del presente capo, sono restituite al mittente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-250