Art. 25 · Eccezioni all'esclusività postale
RegolamentoCapo II

Art. 25

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Eccezioni all'esclusività postale

In vigore dal 1 ott 1982
Fra le eccezioni all'esclusività postale previste dall', lettere d) ed e), del codice postale sono compresi: 1) la raccolta, il trasporto e la distribuzione di corrispondenze epistolari nell'ambito dei comuni ove non esistono uffici postali; 2) la raccolta ed il trasporto delle corrispondenze epistolari da un comune sprovvisto di ufficio postale all'ufficio postale di un comune limitrofo; 3) il trasporto, eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tranviarie in servizio pubblico, della corrispondenza epistolare riguardante esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia scambiata fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime e della corrispondenza epistolare della stessa natura, scambiata con altre imprese di linee ferroviarie, con le quali abbiano servizio cumulativo, o con uffici governativi; 4) il trasporto eseguito dalle imprese di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, della corrispondenza epistolare concernente esclusivamente l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonché di quella relativa al servizio cumulativo, scambiata tra di loro o con le società ferroviarie o con uffici governativi. Sono altresì consentiti: a) il trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi, contenenti esclusivamente valori, con o senza distinta, fatti eseguire dalle banche, salva la facoltà dell'Amministrazione di pretenderne la apertura in un ufficio postale per accertare che non contengano corrispondenze epistolari; b) il trasporto di corrispondenze epistolari impostate a bordo di navi o di aeromobili in navigazione purchè, all'atto dell'arrivo o di ciascuno scalo nel territorio della Repubblica, le corrispondenze stesse siano consegnate al più vicino ufficio postale; c) il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze epistolari ufficiali delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero registrate sul ruolo di bordo delle navi o degli aeromobili in arrivo in Italia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-25