Art. 244 · Concessionari per la vendita o noleggio delle macchine Deposito della macchina tipo
RegolamentoCapo IX

Art. 244

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Concessionari per la vendita o noleggio delle macchine Deposito della macchina tipo

In vigore dal 1 ott 1982
Concessionari per la vendita o noleggio delle macchine Deposito della macchina tipo Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine affrancatrici deve ottenere dall'Amministrazione la preventiva approvazione del tipo. A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per ciò al concessionario alcun compenso. Le macchine debbono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ed essere atte ad imprimere sulle corrispondenze o sui bollettini di spedizione dei pacchi una o più impronte rappresentative dell'importo della tassa ed un bollo a calendario con l'indicazione del luogo d'impostazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-244