Regolamento›Capo IX
Art. 243
135 / 254Autorizzazione ad affrancare mediante impronte di macchine affrancatrici
In vigore dal 1 ott 1982
I mittenti, preventivamente autorizzati dalla Amministrazione, possono affrancare le corrispondenze ed i pacchi mediante l'applicazione di impronte di macchine affrancatrici.
Le tasse speciali di posta pneumatica, di trasporto aereo e di recapito per espresso possono essere rappresentate, anziché dai francobolli in uso per tali servizi speciali, da impronte delle macchine affrancatrici, purchè siano apposte sugli invii le indicazioni relative ai servizi stessi.
È consentito, altresì, di completare con francobolli la eventuale insufficienza di valore delle impronte delle macchine affrancatrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-243