Regolamento›Capo VIII
Art. 241
131 / 254Limiti del servizio - Tassa speciale Facoltà dell'Amministrazione di ricorrere ai mezzi normali
In vigore dal 1 ott 1982
Limiti del servizio - Tassa speciale
Facoltà dell'Amministrazione di ricorrere ai mezzi normali
Sono ammessi normalmente al trasporto per via aerea tutti gli invii postali. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può, tuttavia, disporre esclusioni e limitazioni anche temporanee e per determinate linee.
L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di dar corso coi mezzi normali agli invii per i quali sia stata corrisposta la tassa speciale di posta aerea, quando, per mancata utilizzazione dei mezzi aerei immediati, ritenga di poter conseguire un più sollecito inoltro con i mezzi ordinari o sia nella impossibilità di servirsi, per qualsiasi ragione, dei mezzi aerei.
In tali casi i pacchi sono inoltrati con il trattamento previsto per i pacchi urgenti.
L'Amministrazione, per il diverso avviamento, non assume maggiori responsabilità di quelle previste dal codice postale e non è tenuta al rimborso della tassa speciale di trasporto aereo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-241