Art. 237 · Recapito degli espressi
RegolamentoCapo VI

Art. 237

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Recapito degli espressi

In vigore dal 1 ott 1982
Gli oggetti da recapitare per espresso sono spediti con i mezzi normali: il recapito a domicilio è effettuato di norma con personale e con mezzi speciali. L'Amministrazione, però, non garantisce il recapito per espresso nelle località difficilmente accessibili a causa delle condizioni atmosferiche o della viabilità. Gli oggetti che non sia stato possibile consegnare per assenza del destinatario o per altre cause sono recapitate con i mezzi ordinari. Per gli oggetti assicurati o gravati di assegno che superino i limiti stabiliti per il recapito in via normale e per quelli che, per peso o volume, siano difficilmente trasportabili dagli agenti postali, l'Amministrazione si limita ad inviare per espresso un avviso di arrivo al destinatario che deve provvedere al ritiro dell'oggetto presso l'ufficio. Sono applicabili al recapito delle corrispondenze per espresso le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-237