Regolamento›Capo IV
Art. 229
83 / 254Servizi con l'estero
In vigore dal 1 ott 1982
Le condizioni riguardanti i servizi nei rapporti internazionali sono regolate dalle convenzioni e dagli accordi in vigore.
Le norme del codice postale e quelle del presente regolamento sono applicabili anche a tali servizi, in quanto non sia altrimenti disposto nelle convenzioni ed accordi predetti e nei relativi regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-229