Regolamento›Capo IV
Art. 224
78 / 254Deficienza di francatura di raccomandate, assicurate e pacchi
In vigore dal 1 ott 1982
In caso di deficienza di francatura accertata durante il trasporto, le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali hanno egualmente corso, salvo il diritto dell'Amministrazione di recuperare, a norma dell' del codice postale, quanto sia dovuto dagli utenti; in caso di accertata impossibilità di procedere a detto recupero le somme dovute sono poste a carico dell'operatore che ha provveduto all'accettazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-224