Art. 223 · Affrancazione di spese
RegolamentoCapo IV

Art. 223

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Affrancazione di spese

In vigore dal 1 ott 1982
Il mittente di corrispondenze o pacchi che voglia assumere a suo carico, ai sensi dell'art, 89 del codice postale, il pagamento dei dazi doganali o di altri diritti, deve depositare presso l'ufficio di impostazione, a titolo di garanzia del pagamento, una somma pari al prevedibile importo dei dazi o diritti. Tale deposito gli sarà restituito previa deduzione delle somme di cui gli oggetti siano stati gravati e delle tasse e diritti postali, inerenti al rimborso. Qualora, però, il deposito risulti insufficiente a coprire le spese, il mittente è tenuto a pagare quanto avesse versato in meno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-223