Regolamento›Capo IV
Art. 221
75 / 254Determinazione dell'indennità per oggetti assicurati contenenti titoli a corso variabile
In vigore dal 1 ott 1982
Per la determinazione dell'indennità da corrispondersi, ai sensi degli del codice postale, agli aventi diritto per il caso di perdita, manomissione od avaria di oggetti assicurati, i titoli a corso variabile sono valutati al prezzo di borsa del giorno della loro impostazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-221