Regolamento›Capo III
Art. 216
64 / 254Carte-valori traforate - Francobolli macchiati o formati di più parti
In vigore dal 1 ott 1982
Le carte valori si vendono non bollate e debbono essere adoperate nello stato in cui sono fornite dall'Amministrazione.
I francobolli possono essere traforati in modo che la traforatura riproduca le iniziali del nome e del cognome dei mittenti o determinate cifre: la parte traforata non deve, però, superare in grandezza il terzo della superficie dei francobolli stessi.
Non sono ammessi francobolli macchiati o mancanti di qualche parte che superi un decimo della loro superficie.
Salve le eventuali sanzioni penali, non sono ammessi francobolli. formati da più parti, o sui quali sia stato steso uno strato di qualsiasi materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-216