Art. 213 · Carte-valori commemorative o celebrative
RegolamentoCapo III

Art. 213

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Carte-valori commemorative o celebrative

In vigore dal 1 ott 1982
L'emissione di carte-valori postali per commemorare personaggi o celebrare avvenimenti di particolare importanza è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri: i valori e le caratteristiche sono determinati con le modalità fissate dal secondo comma dell' del codice postale. La emissione è attuata a cura esclusiva dello Stato, senza ingerenza di eventuali promotori della emissione. È vietata qualsiasi cessione gratuita di carte-valori postali a favore dei promotori anche dopo che ne sia cessata la validità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-213