Regolamento›Capo III
Art. 213
61 / 254Carte-valori commemorative o celebrative
In vigore dal 1 ott 1982
L'emissione di carte-valori postali per commemorare personaggi o celebrare avvenimenti di particolare importanza è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri: i valori e le caratteristiche sono determinati con le modalità fissate dal secondo comma dell' del codice postale.
La emissione è attuata a cura esclusiva dello Stato, senza ingerenza di eventuali promotori della emissione.
È vietata qualsiasi cessione gratuita di carte-valori postali a favore dei promotori anche dopo che ne sia cessata la validità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-213