Art. 211 · Trasporto obbligatorio per le società di navigazione aerea
RegolamentoCapo II

Art. 211

25 / 254

Trasporto obbligatorio per le società di navigazione aerea

In vigore dal 1 ott 1982
I concessionari di linee di navigazione aerea sono obbligati a trasportare gratuitamente chilogrammi tre di corrispondenze postali per ogni viaggio in partenza da aeroporti situati nel territorio della Repubblica ed a trasportare, pure gratuitamente, i pieghi diplomatici provenienti dal Ministero degli affari esteri e diretti alle ambasciate e legazioni e quelli provenienti dalle ambasciate e legazioni diretta all'anzidetto Ministero. I detti concessionari hanno, inoltre, l'obbligo di trasportare gli altri effetti postali e le corrispondenze oltre il predetto limite di peso e fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni viaggio, alle condizioni stabilite nelle relative convenzioni. Per particolari contingenze, il limite del trasporto gratuito di tre chilogrammi di corrispondenze, previsto dal primo comma del presente articolo, può essere ridotto. Ove si tratti di linee transoceaniche potrà concedersi la totale esenzione dall'obbligo del trasporto gratuito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-211