Regolamento›Capo II
Art. 209
23 / 254Trasporto da parte di esercenti servizi pubblici automobilistici o filovie
In vigore dal 1 ott 1982
Le imprese esercenti servizi pubblici automobilistici o filovie sono tenute ad eseguire il trasporto e lo scambio degli effetti postali con lo modalità ed i limiti stabiliti dalle convenzioni stipulate con l'Amministrazione sulla base di principi generali fissati con decreto ministeriale da adottare d'intesa con il Ministero dei trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-209