Regolamento›Capo II
Art. 208
22 / 254Trasporto da parte di concessionari di funivie, funicolari ed ascensori
In vigore dal 1 ott 1982
I concessionari dell'esercizio di funivie, funicolari ed ascensori in servizio pubblico sono tenuti ad eseguire il trasporto e lo scambio degli effetti postali nei limiti ed alle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri che disciplina la concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-208