Art. 205 · Trattamento degli oggetti trasportati in violazione della esclusività
RegolamentoTitolo III

Art. 205

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Trattamento degli oggetti trasportati in violazione della esclusività

In vigore dal 1 ott 1982
Gli oggetti di corrispondenza sequestrati, ai sensi dell'ultimo comma dell' del codice postale, debbono essere consegnati al più presto, con una copia del verbale, all'ufficio postale più vicino, per essere distribuiti od avviati a destinazione. Gli oggetti di corrispondenza di cui al precedente comma sono sottoposti a carico del destinatario alla tassa delle corrispondenze non francate. I pacchi trasportati in violazione dell'esclusività sono lasciati in possesso del vettore per l'ulteriore corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-205