Art. 199 · Modalità di pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione
RegolamentoCapo II

Art. 199

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Modalità di pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione

In vigore dal 1 ott 1982
Il pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione si effettua mediante l'applicazione sui pacchi e sui colli di marche speciali o di cartellini con impronta di macchina affrancatrice. Le marche speciali devono essere annullate con il bollo a data o a mano con inchiostro indelebile subito dopo la loro applicazione. Le impronte di macchine affrancatrici devono essere nitide e conformi alle norme vigenti. Le marche speciali e le impronte di macchine affrancatrici possono essere apposte direttamente sulle bollette di accompagnamento emesse dal concessionario o sul documento di accompagnamento, rilasciato dal mittente, debitamente timbrato dal vettore. Quando i pacchi e i colli hanno in comune la località di provenienza e quella di destinazione, il concessionario può applicare una unica impronta di macchina affrancatrice sulla distinta di accompagnamento dei pacchi per l'importo complessivo dei diritti dovuti all'Amministrazione. Le date dei bolli e dell'impronta delle macchine affrancatrici e quelle apposte a mano devono essere quelle del giorno, in cui i pacchi e i colli sono consegnati alla persona incaricata del trasporto. Quando speciali circostanze lo richiedano l'Amministrazione con le modalità e le condizioni da essa stabilite, può consentire particolari procedure semplificate per la riscossione del diritto di monopolio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-199