Regolamento›Titolo II
Art. 192
249 / 254Autorizzazione a valersi della riduzione tariffaria prevista dal codice postale
In vigore dal 1 ott 1982
Gli utenti che singolarmente spediscono, nel servizio postale interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dal codice postale debbono chiedere l'autorizzazione alla direzione compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale.
A coloro che comprovino di aver spedito, nei dodici mesi precedenti, almeno cinquantamila o centomila o duecentomila pacchi ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi, è accordata, per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive tariffe normali nelle misure stabilite con decreto ministeriale. La riduzione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed è accordata anno per anno.
Le riduzioni non si applicano sulle tasse o soprattasse stabilite per i servizi accessori, nè possono essere cumulate con altre riduzioni comunque concesse.
Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi i pacchetti postali, i campioni di merci, le incisioni o registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo, purchè non realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie, devono essere di peso non inferiore ai 500 grammi ed essere spediti in raccomandazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-192