Art. 185 · Rispedizione dei pacchi
RegolamentoTitolo II

Art. 185

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Rispedizione dei pacchi

In vigore dal 1 ott 1982
Ai fini di cui al primo comma dell' del codice postale, non è soggetta a tassa la rispedizione di un pacco tra due località facenti parte dello stesso comune. La tassa cui è soggetto il pacco postale rinviato al mittente ai sensi del terzo comma dell' del codice postale, se non pagata anticipatamente, è riscossa all'atto della consegna del pacco. La rispedizione all'estero di un pacco proveniente dallo interno della Repubblica può essere effettuata solo se siano osservate tutte le formalità prescritte per i pacchi diretti all'estero e siano pagate le relative tasse di spedizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-185