Regolamento›Titolo II
Art. 184
241 / 254Rinvio all'origine dei pacchi non potuti recapitare
In vigore dal 1 ott 1982
Il pacco postale di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario è rinviato al mittente, salvo che questi non abbia disposto che sia considerato come abbandonato.
Il rinvio viene eseguito alla scadenza dei termini di giacenza previsti dall' quando il mittente abbia disposto, ai sensi dell', la restituzione del pacco o se non abbia dato alcuna disposizione o se le disposizioni date non siano ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco.
Il pacco è subito rinviato quando le disposizioni date in risposta all'avviso di giacenza di cui al precedente non siano ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco.
Qualora il mittente non abbia dato risposta all'avviso di giacenza, il rinvio è eseguito un mese dopo la spedizione dell'avviso stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-184