Regolamento›Titolo II
Art. 183
240 / 254Avvisi di giacenza
In vigore dal 1 ott 1982
Qualora il mittente abbia richiesto, a norma dell', la segnalazione di giacenza del pacco postale non potuto recapitare o rifiutato dal destinatario, l'Amministrazione gli comunica la giacenza a mezzo di uno speciale avviso.
Uguale avviso gli è inviato se il pacco sia trattenuto, in corso di trasporto, dalla dogana o dalla posta per cause non dipendenti da forza maggiore.
In risposta all'avviso di giacenza, il mittente può rettificare l'indirizzo, dare una delle disposizioni indicate nell' o chiedere che il destinatario sia di nuovo invitato a ritirare il pacco, riducendo l'assegno o assumendo il pagamento dei diritti di cui sia eventualmente gravato.
Gli avvisi hanno corso gratuitamente.
In attesa della disposizione del mittente, l'ufficio può, a richiesta del destinatario, consegnargli il pacco o rispedirlo alla sua nuova residenza, dandone comunicazione al mittente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-183