Regolamento›Titolo II
Art. 182
239 / 254Pagamento delle somme gravanti i pacchi
In vigore dal 1 ott 1982
Effettuato il pagamento dei diritti doganali, delle tasse, soprattasse e ammende eventualmente gravanti il pacco postale, al destinatario debbono essere consegnate, a seconda dei casi, le bollette doganali e le copie dei verbali di contravvenzione.
Nel caso di rifiuto di pacchi postali da parte del destinatario o di irreperibilità di questo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere contro il mittente per il pagamento delle tasse, soprattasse e ammende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-182