Art. 18 · Notificazione di opposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni
RegolamentoCapo IV

Art. 18

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Notificazione di opposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni

In vigore dal 1 ott 1982
Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio che deve consegnare gli oggetti o pagare le somme cui si riferiscono. Il titolare dell'ufficio, ricevuta la notificazione, deve sospendere la consegna degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti, fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorità giudiziaria, e, nel contempo, deve riferire all'Amministrazione. Gli impiegati e gli agenti dell'Amministrazione non possono essere incaricati della custodia degli oggetti, delle somme o dei titoli nei casi di sequestro o di pignoramento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-18