Regolamento›Titolo II
Art. 177
234 / 254Apertura dei pacchi provenienti dall'estero o diretti all'estero
In vigore dal 1 ott 1982
I pacchi postali provenienti dall'estero o diretti all'estero possono essere aperti negli uffici di sdoganamento, stabiliti dall'Amministrazione d'intesa col Ministero delle finanze, in presenza degli impiegati postali che rappresentano l'utente, per l'esazione dei diritti doganali, per l'accertamento delle leggi la cui applicazione è demandata alle dogane e per l'irrogazione delle eventuali sanzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-177