Regolamento›Titolo II
Art. 176
233 / 254Diritti del mittente e del destinatario
In vigore dal 28 ott 1982
Il mittente può ritirare il pacco postale prima della partenza, ma senza diritto al rimborso delle tasse pagate.
Dopo la partenza e prima della consegna al destinatario, ove non vi siano opposizioni, sequestri o pignoramenti, il mittente può chiedere per posta o per telegrafo la restituzione del pacco, farne cambiare la destinazione e l'indirizzo e annullare o diminuire l'importo dell'assegno. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente .
Nel caso di restituzione al mittente di un pacco diretto all'estero, non ancora partito o rimesso dalle amministrazioni estere, è ammesso il rimborso della quota parte delle tasse spettanti alle dette amministrazioni.
Il destinatario può rifiutare il pacco o, in caso di cambiamento di indirizzo, richiedere la consegna o la rispedizione al nuovo indirizzo.
Note all'articolo
- L'avviso di rettifica in G.U. 28/10/1982, n. 298 ha disposto che "all'art. 176, terzo comma, secondo rigo, al posto della preposizione "dalle" leggasi "alle"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-176