Art. 176 · Diritti del mittente e del destinatario
RegolamentoTitolo II

Art. 176

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Diritti del mittente e del destinatario

In vigore dal 28 ott 1982
Il mittente può ritirare il pacco postale prima della partenza, ma senza diritto al rimborso delle tasse pagate. Dopo la partenza e prima della consegna al destinatario, ove non vi siano opposizioni, sequestri o pignoramenti, il mittente può chiedere per posta o per telegrafo la restituzione del pacco, farne cambiare la destinazione e l'indirizzo e annullare o diminuire l'importo dell'assegno. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente . Nel caso di restituzione al mittente di un pacco diretto all'estero, non ancora partito o rimesso dalle amministrazioni estere, è ammesso il rimborso della quota parte delle tasse spettanti alle dette amministrazioni. Il destinatario può rifiutare il pacco o, in caso di cambiamento di indirizzo, richiedere la consegna o la rispedizione al nuovo indirizzo.

Note all'articolo

  • L'avviso di rettifica in G.U. 28/10/1982, n. 298 ha disposto che "all'art. 176, terzo comma, secondo rigo, al posto della preposizione "dalle" leggasi "alle"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-176