Regolamento›Titolo II
Art. 171
228 / 254Compilazione del bollettino di spedizione - Disposizioni preventive
In vigore dal 1 ott 1982
Sul bollettino di spedizione, che deve essere compilato in ogni sua parte dal mittente, e sul pacco devono essere indicati in modo chiaro e preciso gli indirizzi del destinatario e del mittente nonché la qualità e la quantità degli oggetti contenuti nel pacco stesso.
L'indirizzo può essere indicato anche su un'etichetta saldamente attaccata al pacco, tranne che questo sia assicurato.
Se il pacco è assicurato o gravato di assegno, sul bollettino e sul pacco deve essere indicato, in tutte lettere e cifre e senza cancellature o correzioni, l'importo del valore dichiarato o dell'assegno.
Il mittente deve indicare sia sul bollettino che sul pacco in quale modo intenda disporre del pacco nel caso in cui non possa esserne effettuata, per qualsiasi motivo, la consegna al destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-171