Art. 170 · Bollettini di spedizione - Francatura
RegolamentoTitolo II

Art. 170

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Bollettini di spedizione - Francatura

In vigore dal 1 ott 1982
Per l'accettazione di ciascun pacco postale deve essere usato un apposito bollettino di spedizione. La francatura dei pacchi è corrisposta mediante speciali francobolli che devono essere applicati nei modi indicati dalla Amministrazione. I francobolli apposti in modo difforme da quello prescritto si considerano come non applicati. La francatura può essere effettuata anche a mezzo di apposite macchine affrancatrici. L'Amministrazione può autorizzare gli utenti di tali macchine affrancatrici, che ne facciano richiesta, a stampare per loro uso i bollettini, con le caratteristiche che saranno da essa determinate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-170