Regolamento›Titolo II
Art. 170
227 / 254Bollettini di spedizione - Francatura
In vigore dal 1 ott 1982
Per l'accettazione di ciascun pacco postale deve essere usato un apposito bollettino di spedizione.
La francatura dei pacchi è corrisposta mediante speciali francobolli che devono essere applicati nei modi indicati dalla Amministrazione. I francobolli apposti in modo difforme da quello prescritto si considerano come non applicati.
La francatura può essere effettuata anche a mezzo di apposite macchine affrancatrici.
L'Amministrazione può autorizzare gli utenti di tali macchine affrancatrici, che ne facciano richiesta, a stampare per loro uso i bollettini, con le caratteristiche che saranno da essa determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-170