Art. 165 · Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti. Compenso liquidato dal Ministero delle finanze
RegolamentoSez. IV

Art. 165

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Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti. Compenso liquidato dal Ministero delle finanze

In vigore dal 1 ott 1982
Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti. Compenso liquidato dal Ministero delle finanze Gli uffici postali possono essere incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione degli spiriti e degli olii di semi con le norme dettate dal Ministero delle finanze. Tale servizio viene affidato agli uffici postali in via sussidiaria, quando ai bisogni del commercio si dimostrino insufficienti gli altri uffici cui ne incombe l'obbligo. Per ciascuna bolletta rilasciata l'Amministrazione riceve un compenso stabilito e corrisposto dal Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-165