Art. 153 · Modalità di spedizione - Tasse postali
RegolamentoSez. II

Art. 153

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Modalità di spedizione - Tasse postali

In vigore dal 1 ott 1982
La spedizione ha luogo nelle forme stabilite per i pieghi raccomandati con avviso di ricevimento; la restituzione di tale avviso è effettuata pure in raccomandazione. Le tasse postali dovute, compreso il diritto per l'avviso di ricevimento e per la raccomandazione di esso, sono corrisposte all'ufficio postale di accettazione all'atto della presentazione di ciascun piego e convertite in francobolli o in impronte di macchine affrancatrici da applicarsi sulla busta del piego stesso.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-153