Regolamento›Sez. II
Art. 152
209 / 254Confezionamento dei pieghi
In vigore dal 1 ott 1982
L'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale la copia dello atto da notificare in busta chiusa, salvo che l'autorità giudiziaria o la parte autorizzino l'invio in busta aperta.
Sulla busta debbono essere scritte le usuali indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del destinatario, con le particolarità atte ad agevolarne la ricerca.
L'ufficiale giudiziario vi appone, inoltre, il numero del repertorio, la propria sottoscrizione ed il sigillo e presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dallo speciale modello e col numero di repertorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-152