Regolamento›Capo XVIII
Art. 149
206 / 254Legalizzazione degli Atti. Diritti e tasse postali. Spese di legalizzazione
In vigore dal 1 ott 1982
Legalizzazione degli Atti. Diritti e tasse postali.
Spese di legalizzazione
L'Amministrazione può assumere il servizio della trasmissione alle autorità competenti degli atti soggetti a legalizzazione.
Sono a carico del richiedente, oltre lo speciale diritto stabilito per ogni legalizzazione dai provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale, tasse postali di francatura e di raccomandazione sia per l'inoltro degli atti alle autorità competenti a legalizzarli, che per la loro restituzione al richiedente stesso.
Il richiedente deve, inoltre, anticipare le spese di legalizzazione nella misura stabilita dalle leggi in vigore. L'importo di tali spese viene trasmesso all'autorità che deve effettuare la legalizzazione, mediante vaglia ordinario, la cui tassa è pure a carico del richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-149